Elogio di Hitler: non è apologia di genocidio

L’apologia di genocidio punibile è solo quella che, a determinate condizioni, costituisce condotta idonea a provocare la commissione del fatto esaltato.Hitler

In una pronuncia di qualche anno fa, la Corte di assise di Milano [1] ha assolto dal reato di apologia di genocidio il sindaco di un Comune che, in luogo aperto al pubblico, aveva esplicitamente aderito all’ideologia hitleriana e al suo odio verso la razza ebrea. Procediamo con ordine. La legge punisce con la reclusione da tre a dodici anni chiunque pubblicamente istiga a compiere atti diretti a commettere genocidio, ovvero pubblicamente fa l’apologia di alcuno degli stessi delitti [2]. È necessaria una premessa terminologica. Per apologia deve intendersi qualunque discorso teso a difendere o ad esaltare un fatto, un accadimento o un episodio realmente accaduto. Con il termine genocidio, invece, ci si riferisce allo sterminio fisico (ma anche politico, ideologico, economico, sociale ecc.) di un gruppo etnico. Veniamo al caso concreto. Il primo cittadino di un Comune lombardo, durante una riunione conviviale, si lasciava andare ad infelici esternazioni circa la politica razziale di Hitler, giungendo ad affermare che il Führer avrebbe dovuto sterminare tutti gli Ebrei. Tratto in giudizio per apologia di genocidio (punito dalla legge sopra citata), la corte meneghina ha stabilito che per integrarsi il reato è necessario che il delitto apologizzato sia concretamente realizzabile. In altre parole, è necessario, ai fini della rilevanza penale del contegno apologetico, che la condotta sia dotata di forza di suggestione e persuasione tali da stimolare la commissione di fatti criminosi corrispondenti o similari a quello elogiato. Tutto ciò non può assolutamente riferirsi al delitto di genocidio il quale necessiterebbe, per la sua attuazione, di condizioni estreme non ipotizzabili in un ordinamento democratico come quello italiano. Questa apparente mitezza mostrata nei confronti di un reato così odioso è, in realtà, fondata sull’attenta lettura dei nostri valori costituzionali. L’articolo 21 della Costituzione, infatti, tutela la libera manifestazione del pensiero quale diritto fondamentale di qualsiasi cittadino. Perciò, soltanto quella divulgazione di idee tale da minare concretamente l’ordine pubblico può essere perseguita dalla legge.

IN PRATICA

Il delitto di apologia di genocidio non si configura quando, tenuto conto del contesto storico, politico e sociale del Paese, la cui stragrande maggioranza crede nei valori democratici ed è refrattaria ad accogliere qualsiasi messaggio antisemita, non si prospetta come concretamente o realisticamente attuabile.

Mariano Acquaviva

note

[1] Corte di assise Milano, 14 novembre 2001.

[2] L. n. 9 ottobre 1967, n. 962

Fonte: La Legge Per Tutti

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