Il caso Priebke

Priebke

Introduzione
Il 2013 segna il 100° anniversario della nascita di Erich Priebke, che si trova agli arresti, poi divenuti domiciliari, da circa 20 anni per l’attentato di via Rasella del 1944.

L’attentato
A Roma, il 23 marzo del 1944, alle 14:30, i partigiani comunisti fanno scoppiare una bomba mentre passa un battaglione di poliziotti altoatesini, che ha il compito di mantenere la quiete pubblica nell’Urbe occupata dai tedeschi. Al momento della deflagrazione muoiono 25 poliziotti e, successivamente, durante la notte, ne muoiono altri 12, e poi altri ancora, cosicché il totale dei morti sale a 46.

Hitler
Il Führer viene informato del fatto il 23 marzo alle ore 16 e alle 16:30 dà l’ordine di fucilare 50 italiani per ogni poliziotto ucciso e di far saltare in aria il quartiere Tiburtino di Roma. Alle 19:45 del 23 marzo Hitler dà un nuovo ordine: che siano fucilati 10 italiani per ogni poliziotto ucciso (33 fino alle ore 20 del 23 marzo). La fucilazione avviene nella notte tra il 24 e il 25 marzo.

La conta dei morti
Il mattino del 25 marzo ci si accorge che sono state fucilate 335 persone, e non 330, come era stato stabilito, ma, siccome nel frattempo i morti sono saliti a 46, i tedeschi non ritengono opportuno di passare la notizia al tribunale militare per accertare eventuali responsabilità. Queste risultarono poi dover essere attribuite agli italiani, in quanto il commissario Alianello aveva preparato una lista di 50 nomi, mentre i secondini consegnarono 55 persone.

Il processo Kappler
Nel 1948 ebbe luogo il processo; Kappler venne condannato per aver fatto fucilare 5 persone in più (335 e non 330), anche se la responsabilità non era stata sua. Tutti i sottoposti di Kappler, compreso Priebke, vennero assolti il 21 luglio 1948, per la circostanza attenuante di aver obbedito ad un ordine. L’assurdo giuridico del processo a Priebke consiste nel fatto che venne condannato nel 1996 per tutti i 335 fucilati mentre era stato assolto nel 1948, e inoltre venne condannato a una pena superiore a quella inflitta al suo comandante Kappler.

L’estradizione dall’Argentina
In Italia il reato di genocidio non cade in prescrizione, ma ciò vale solo a partire dal 1967, grazie ad una legge non retroattiva di quell’anno. Perciò il fatto delle fosse Ardeatine del 1944 non poteva essere giudicato come genocidio non prescrittibile in Italia. Priebke, in breve, non poteva essere giudicato per genocidio in Italia, poiché il suo “crimine” risaliva al 1944 e la legge sul genocidio datava al 1967. Quindi doveva esserlo per omicidio. Allora, siccome in Argentina, ove risiedeva Priebke sin dal 1948, il genocidio non cadeva in prescrizione sin dalla seconda guerra mondiale, mentre il reato di omicidio cade in prescrizione dopo 15 anni dal fatto, l’Argentina concesse l’estradizione per genocidio (imprescrittibile in Argentina) e non per omicidio (che era caduto in prescrizione in Argentina 15 anni dopo il 1944). Nonostante ciò l’Italia non lo processò per genocidio, reato per il quale era stato estradato, ma per omicidio plurimo che in Italia non cade in prescrizione e per il quale è previsto l’ergastolo, se non vi è nessuna circostanza attenuante, per esempio un ordine ricevuto. Tale attenuante, che fu riconosciuta a Norimberga e a Roma nel 1948, non lo è stata per Priebke nel 1996!

L’attentato di via Rasella
Persino il tribunale, che condannò Kappler nel 1948, non riconobbe la legittimità dell’attentato di via Rasella. Infatti la convenzione internazionale dell’Aja (1907) riconosce come combattenti legittimi gli appartenenti alle forze armate o le persone che portino almeno chiari segni distintivi di guerra, come, ad esempio, armi ben visibili. Ora la bomba nascosta in un carretto della spazzatura da un partigiano vestito da netturbino non è un’arma visibile. Perciò l’attentato di via Rasella è illegittimo, secondo il tribunale militare, poiché compiuto di nascosto. Militarmente la rappresaglia doveva aver luogo, altrimenti quanti altri attentati terroristici ci sarebbero stati dopo il 23 marzo del 1944? Ogni comandante che deve presidiare una città occupata, deve salvaguardare i suoi soldati da eventuali attentati provocati da combattenti non legittimi. La rappresaglia è una triste, crudele necessità di guerra.

Moralità della rappresaglia
 «Le rappresaglie si distinguono dalle guerre per parecchi aspetti; questa è l’ultimo mezzo al quale lo Stato può far ricorso dopo aver esperiti tutti i diritti di composizione pacifica e, come tale, richiede un causa proporzionata ai gravi danni che suole produrre. La rappresaglia non raggiunge l’intensità della guerra nell’esercizio della coazione, e può quindi essere adoperata per una causa meno grave. (…) Anche con l’intervento la rappresaglia ha una spiccata somiglianza; si può tuttavia tracciare tra i due istituti una linea di divisione. La rappresaglia si esaurisce nella lesione del diritto altrui proporzionale all’offesa ricevuta, così che lo Stato, che vi ricorre, messo in atto il processo coattivo prescelto a titolo di reazione, non può ricorrere ad altre misure, se non interviene una nuova lesione del diritto. Nell’intervento, invece, l’ampiezza del procedimento è più estesa e permette l’uso reiterato dei mezzi coattivi, finché la volontà della parte contraria non si sia piegata alle giuste richieste dell’altra (…). L’elemento specifico poi, che distingue la rappresaglia dalla ritorsione, consiste nel fatto che questa non richiede come suo presupposto, una lesione di diritto, né la reazione dèroga ad alcuna norma giuridica vigente; quella invece suppone sempre la lesione di diritto, alla quale risponde con un’eguale infrazione. (…) Gli antichi giuristi e moralisti, come anche i moderni, concordano nell’ammettere in linea di principio la liceità della rappresaglia. (…) Una tal quale concordanza di opinioni esiste circa il principio di proporzionalità tra l’azione illecita e le vie di fatto, scelte a titolo di rappresaglia. Il fondamento giuridico e morale della rappresaglia risiede (…) nella lesione del diritto, e la sua finalità consiste nella riparazione del torto. Posto ciò, quando le rappresaglie hanno raggiunto i limiti dell’offesa, cade il fondamento della loro legittimità (…) Conseguentemente ogni eccedenza dalla stretta legge della proporzione tra azione illecita e risposta violenta si pone fuori dell’ambito della giustizia e diventa illegale. Un’eguale concordanza non si è ancora raggiunta sulla questione se il diritto di rappresaglia si possa esercitare verso i privati cittadini. La regola generale, è che devono essere ritenute sempre illecite le rappresaglie che lèdono il diritto umano e fondamentale; lecite al contrario, saranno quelle poste in deroga al diritto positivo, il cui valore dipende unicamente dalla volontà contrattuale degli Stati. (…) Per rendere chiara questa divisione, possono servire come esempio la legge di guerra italiana dell’8 luglio 1938 e gli annessi della convenzione dell’Aja del 18 settembre 1907. Il principio direttivo è che ‘non si devono recare al nemico sofferenze superflue e danni in distruzioni inutili. Applicazioni concrete di questo principio sono quelle con le quali si proibisce: 1) di adoperare veleni e armi avvelenate; 2) di usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento, o quando questi avendo deposto le armi o non avendo più modo di difendersi, si sia arreso a discrezione; 3) di sparare contro i naufraghi del mare o dell’aria; 4) di dichiarare che non si dà quartiere; 5) di impiegare proiettili esplosivi; 6) di impiegare pallottole che si dilatano o si schiacciano facilmente nel corpo umano; 7) di saccheggiare le località; 8) di distruggere i beni nemici o di impadronirsene…». 

Il diritto internazionale
Secondo il diritto internazionale la rappresaglia non è illegittima, anche se si risponde ad un’ingiustizia con un’altra ingiustizia (qualora la rappresaglia sia fatta su degli innocenti). Solo un eccesso di rappresaglia costituisce una violazione del diritto internazionale. La convenzione dell’Aja (1907) prevede la rappresaglia, ma non la regolamenta matematicamente, vale a dire non dà un esempio di proporzioni da rispettare. Nel diritto internazionale si stabilisce perciò che non ci deve essere una sproporzione evidente tra il numero delle vittime e il numero dei giustiziati, ma non si dà un criterio che regoli la proporzionalità.

Il diritto internazionale e via Rasella
1°) Le vittime della rappresaglia non furono soltanto soldati, ma anche civili, anche se la maggior parte di essi erano detenuti per reati comuni o politici, in quanto partigiani. Ma, secondo la convenzione dell’Aja (1907) uno Stato belligerante (nel caso nostro l’Italia) è responsabile per tutti gli atti commessi dalle sue forze armate. Ora il concetto di forza armata deve essere inteso nel senso più vasto, quindi i volontari di un movimento di resistenza, anche non riconosciuto, rappresentano le forze armate. Perciò la Stato italiano, secondo la convenzione dell’Aja, è responsabile di questa categoria di “forze armate” che furono i partigiani.

2°) Si disputa se semplici cittadini di uno Stato nemico (l’Italia), non coinvolti in attività belliche, possano essere oggetto di rappresaglia. Secondo le leggi allora in vigore la risposta è sì. Il diritto internazionale ammette il concetto di responsabilità collettiva. Perciò il singolo cittadino può essere, secondo il diritto internazionale, vigente nel 1944, oggetto di rappresaglia, in quanto per il concetto di responsabilità collettiva ogni singolo cittadino (nel caso nostro, italiano) è responsabile.

I 5 ostaggi fucilati in eccedenza
Sappiamo già, che per errore dell’autorità italiana, furono consegnati ai tedeschi 55 ostaggi e non 50, di modo che i fucilati furono 335 e non 330. Però nella notte tra il 24 e il 25 marzo, morirono altri poliziotti altoatesini, e il giorno successivo (25 marzo) ne morirono altri ancora, per cui il totale dei morti fu di 46, il che avrebbe dovuto comportare una rappresaglia di 10 a 1, secondo gli ordini di Hitler, e vi sarebbero stati 460 fucilati alle Ardeatine se Kappler non avesse tenuta nascosta la cifra reale a Hitler. Ora secondo il diritto internazionale, la rappresaglia non è regolamentata quanto alla proporzione, occorre solo non giungere ad un’evidente sproporzione rispetto al numero delle vittime dell’attentato. Quindi ammesso e non concesso che vi furono 5 fucilati in più, ciò non costituisce un’evidente sproporzione, infatti avremmo su 33 morti 335 fucilati, ma il diritto internazionale non dice che la proporzione debba essere di 1 a 10.

L’eccidio delle Ardeatine fu davvero disumano?
Il diritto di guerra è, per forza di cose, un compromesso tra i principi della necessità militare e il senso di umanità. Una legge marziale fondata solo sul senso di umanità sarebbe bellicamente inefficace. Alle Ardeatine gli ostaggi furono scelti tra militari o civili già detenuti, in quanto appartenenti alla resistenza. Si calcola che gli innocenti rastrellati in via Rasella dopo la deflagrazione furono 10-12. Secondo il diritto inglese, per fare un esempio, la rappresaglia deve colpire gli innocenti per essere efficace (anche se è moralmente colpevole), se invece colpisce solo dei colpevoli equivale ad una condanna a morte. Le proporzioni applicate dai vincitori della seconda guerra furono di 25 a 1 per la Francia, di 50 a 1 per l’URSS, di 200 a 1 per gli USA. Perciò la rappresaglia nazista in via Rasella, messa a confronto con quelle fatte dai vincitori, non rappresenta un eccesso evidente di proporzionalità, ammesso che la matematica non sia un’opinione anche per gli sconfitti. Quindi Erich Priebke è vittima di una evidente ingiustizia giuridica.

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